STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AVAS O.D.V.

Nuovo Statuto ETS

Su base Statuto approvato il 17 aprile 1994

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI AUTONOMA SANGUE O.D.V.”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo Settore” e ss.mm.ii.., l’Organizzazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE VOLONTARI AUTONOMA SANGUE O.D.V.” siglabile “A.V.A.S. – O.D.V.”.
  2. La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS.
  3. L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Mondovì. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
  4. La durata dell’ ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11 comma 3.

Art. 2

Scopi e finalità

L’associazione è un’istituzione apolitica, apartitica e aconfessionale che persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, dell’attività di interesse generale avente ad oggetto:

  1. Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b) art. 5 DLgs. 117/2017).
  2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.
  1. 5 DLgs. 117/2017).
  1. Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m) art. 5 DLgs. 117/2017).
  1. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) art. 5 DLgs. 117/2017).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3

Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  • promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
  • sviluppare e coordinare su scala locale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti;
  • organizzare i donatori volontari di sangue;
  • assistere il donatore volontario e tutelarne la salute e le aspirazioni;
  • concordare con i centri trasfusionali interessati la collaborazione e le modalità funzionali dei punti di raccolta sangue;
  • promuovere la costituzione di Gruppi Locali di donatori di sangue al fine di aumentare il numero di donatori e collaboratori volontari;
  • concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia;
  • partecipare alla programmazione nazionale e regionale per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
  • fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri soci, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche con qualsiasi tecnologia di supporto;
  • promuovere ogni iniziativa di formazione a livello territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa.
  1. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende:
  • Acquisire esperienze e modelli attraverso corsi di aggiornamento e formazione sul mondo trasfusionale;
  • Attivare Soci e Consiglio Direttivo verso un miglior coordinamento delle risorse umane e materiali;
  • Migliorare i canali di comunicazione per poter raggiungere un numero sempre maggiore di persone;
  • Partecipare attivamente a riunioni e simposi con enti preposti al fine di coordinare gli obiettivi sulla autosufficienza del sangue e emoderivati;
  • Investire risorse sulla formazione dei propri Consiglieri o Soci che intendano farsi carico di attività inerenti agli scopi statutari della associazione;
  • Investire risorse su attrezzature e beni utili allo svolgimento delle attività inerenti lo statuto, in special modo attrezzature informatiche con specifico utilizzo per necessità organizzative o per comunicazioni social;
  • Organizzare eventi utili alla promozione del dono del sangue e atti al reclutamento di nuovi donatori.

Inoltre:

  • Promuovere eventi nelle scuole anche attraverso l’organizzazione di giornate speciali;
  • Installare strutture specifiche atte alla promozione in occasione di eventi pubblici locali;
  • Apposizione di grafiche o slogan in luoghi pubblici o su maglie di squadre sportive anche in esclusiva;
  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  2. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
  3. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  6. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  7. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
  8. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
    1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
    2. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
    3. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
  2. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. Contributi pubblici e privati;
    2. Donazioni e lasciti testamentari;
    3. Rendite patrimoniali;
    4. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
    5. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
  3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

  1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L’Associazione si compone di due categorie di Soci:

– Soci Donatori;

– Soci Sostenitori.

  1. Sono Soci Donatori le persone di età non inferiore ai 18 anni che siano fisicamente idonee alla donazione del sangue o degli emocomponenti. Il Socio Donatore può anche prestare la propria opera nell’interesse dell’Associazione. Sono Soci Sostenitori le persone che non siano più Donatori o non Donatori ma che svolgono gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo, propagandistico nell’interesse dell’Associazione condividendo e rispettando lo Statuto. I Soci Sostenitori hanno il diritto di ricoprire le cariche sociali. Ogni altra informazione relativa ai Soci Sostenitori viene demandata al regolamento.
  2. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente. L’ammissione è gratuita. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  • Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
  • Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
  • Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
  • La qualità di Socio si perde:
    1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
  • L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  • La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  1. a) I soci hanno diritto:
  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio D
  1. b) I soci sono obbligati:
  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;

Art. 8

Organi dell’ODV

  1. Sono organi dell’ODV:
    1. L’Assemblea dei soci;
    2. Il Consiglio direttivo;
    3. Il Presidente.
    4. I Revisori dei Conti
    5. I Probiviri

Art. 9

Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
  4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  7. La convocazione è inoltrata per iscritto tramite giornale sociale o anche in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  10. Nel caso in cui l’ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
  11. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  12. La composizione, l’attività e l’elezione dei Gruppi locali viene demandata al Regolamento.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

  1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
    2. discute ed approva i programmi di attività;
    3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    4. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ODV;
    5. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
    6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    8. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    9. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    10. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    11. delibera sull’esclusione dei soci;
    12. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    13. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    14. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.
    15. determina i limiti di spesa previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
    16. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto (da un numero dispari) , da un minimo di 3 fino ad un massimo di 23 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.
  4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    1. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    2. redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
    3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    4. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    5. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    6. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 dello Statuto;
    7. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
    8. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
    9. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, almeno 10 volte l’anno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo componenti.
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Art. 13

Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Coordinamento Giovani

Il Coordinamento Giovani collabora al conseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare sviluppa, di regola in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse.

Il funzionamento del Coordinamento Giovani è definito nel Regolamento e approvato dal Consiglio Direttivo in base alle necessità dell’Associazione e della Federazione Nazionale FIDAS.

Art. 15

Il Collegio dei probiviri

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili per un numero indefinito di volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Il Presidente onorario

  1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ODV.
  2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ODV.
  3. Se ritenuto necessario, il Consiglio Direttivo può nominare anche più di un Presidente Onorario.

Art. 17

Comitati Tecnici

  1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia e del regolamento attuativo interno alla Associazione.

Mondovì, 15 luglio 2019

 

 

 

Regolamento attuativo allo Statuto entrato in vigore il 15 luglio 2019

Aggiornamento Regolamento: 6 aprile 2021

Normative da utilizzare da parte del Consiglio Direttivo

Articolo 1 DEFINIZIONE DI SOCIO

a) Diventa Socio Attivo il donatore che effettua la sua prima donazione e di cui vengono ricevuti i dati dal SIMT e che avrà compilato la domanda di iscrizione alla Associazione in via cartacea o informatica. La qualifica di Socio Attivo si perde dopo 3 anni di inattività dalla donazione.

b) Socio Sostenitore. I Soci Sostenitori sono quelle persone che per diversi motivi non possono esercitare il dono del sangue (salute, età o altro) ma che svolgono mansioni di carattere tecnico, amministrativo o di comunicazione nell’interesse dell’Associazione condividendo e rispettando lo Statuto. Per diventare soci sostenitore si dovrà fare richiesta in associazione con mail, form da sito internet o con lettera cartacea. La domanda sarà sottoposta a valutazione e verifica da parte del Consiglio che ne delibererà la validità con voto e il nome verrà citato a verbale. La qualifica di Socio Sostenitore ha durata di quattro anni dopodiché il Socio potrà fare ulteriore richiesta di adesione. Sarà facoltà del Consiglio revocare la qualifica di Socio Sostenitore a quelle persone che avessero mancato ai princìpi e alle norme che regolano questa figura.

c) Socio Benemerito. Per diventare Socio Benemerito il donatore dovrà aver raggiunto almeno 40 donazioni con la nostra Associazione e aver cessato l’attività. Sino a quando il donatore rimarrà in attività, conserverà il titolo di Donatore Attivo.

d) Le tre categorie di Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie, Straordinarie e di revisione dello Statuto ed hanno diritto di voto.

Articolo 2 SEZIONI

Al momento l’Associazione è divisa in Gruppi Locali così composti:

• MONDOVI’ (sede principale)

• VILLANOVA-FRABOSE

• ROCCAFORTE MONDOVI’

• VICOFORTE

• SAN MICHELE-VAL CORSAGLIA

• NIELLA TANARO-CIGLIE’

Articolo 3 CONSIGLIO DIRETTIVO E RAPPRESENTANTI DELLE SEZIONI

• Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di membri risultante dalla composizione dei rappresentanti delle varie sezioni. Ogni sezione ha un certo numero di membri a seconda del numero di soci da cui è composta secondo il seguente prospetto:

 fino a 50 soci n. 1 rappresentante

 da 51 a 100 Soci n. 2 rappresentanti

 da 101 a 200 Soci n. 3 rappresentanti

 da 201 a 300 Soci n. 4 rappresentanti

 da 301 a 400 Soci n. 5 rappresentanti

 da 401 a 500 Soci n. 6 rappresentanti

 da 501 a 600 Soci n. 7 rappresentanti

 da 601 e oltre n. 8 rappresentanti

a tale proposito, il numero di appartenenti al Consiglio Direttivo potrebbe variare nel caso in cui una o più sezioni variassero il numero dei propri soci.

Articolo 4 MODALITA’ DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Ogni sezione potrà presentare un numero illimitato di candidati al Consiglio Direttivo.

b) I candidati dovranno essere presentati sul numero precedente del Giornale dei Soci rispetto alle votazioni. Di ogni candidato dovranno essere riportate le seguenti minime indicazioni:

 Cognome/Nome

 Data di nascita

 Comune di residenza

 Professione e/o attuale/precedente impegno in seno a Associazione o altre

 Foto/fototessera

I candidati dovranno essere presentati in ordine alfabetico e ogni spazio dovrà risultare identico. Sul giornale dei Soci dovrà apparire anche la scheda elettorale e si dovranno dare precise indicazioni agli elettori:

• elenco in ordine alfabetico

• informazione che tutti gli elettori potranno apporre un numero massimo di 10 preferenze sui candidati di qualsiasi sezione (indipendentemente dalla loro sezione di appartenenza)

• che potranno esercitare il diritto di voto tutti i soci donatori Attivi, Sostenitori e Benemeriti

• che le schede dovranno essere depositate direttamente nell’urna dal socio o da altra persona con delega o consegnate in busta chiusa al capogruppo locale

• che i soci potranno esercitare il diritto di voto anche per posta inviando la scheda alla sede di Mondovì

• che la scelta del luogo ove procedere alle votazioni sarà decisa dal CD

Articolo 5 MODALITA’ DI SCRUTINIO

Dovrà essere allestito un seggio elettorale secondo queste modalità:

a) si procederà alla elezione di un Presidente e di n. 3 (o più) scrutatori

b) verrà procurata una unica urna elettorale e il materiale per lo scrutinio

c) quando lo riterrà, il Presidente di Seggio determinerà la fine delle votazioni ed aprirà l’urna per lo spoglio

d) il Presidente leggerà a voce alta i nomi dei candidati che man mano usciranno dal voto e due scrutatori ne determineranno insieme il conteggio

e) a seguire, verranno effettuati i controlli di rito e si chiuderà il seggio

Articolo 6 ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Presidente di Seggio proclamerà eletti i Consiglieri secondo il seguente schema:

a) Innanzi tutto verrà determinato quale dovrà essere il numero dei Consiglieri che dovranno essere eletti (vedi schema art. 3 presente Regolamento)

b) uno scrutatore redigerà un elenco (o ‘listone’) dei votati dal primo all’ultimo

c) secondo la logica dei più votati, dal listone verranno pescati il numero di rappresentanti da assegnare a ciascuna sezione ben conoscendo in quale gruppo ogni rappresentante si sia presentato

d) ogni sezione quindi, dovrà avere il numero di rappresentanti che gli spetta

e) nel caso in cui una sezione non fosse riuscita a presentare il numero minimo di candidati di cui avrebbe avuto diritto, rimarrà rappresentata da un numero inferiore di consiglieri

f) per fare in modo che il futuro CD sia l’espressione del numero di consiglieri risultante dallo schema dell’art. 3 del Regolamento, verrà ripescato il primo degli esclusi del ‘listone’ che sostituirà il mancante

g) a fine scrutinio, il Presidente di Seggio redigerà il verbale con il risultato delle votazioni che dovrà essere messo agli atti e comunicato in via ufficiale alla FIDAS Nazionale nei tempi necessari.

h) Qualora vi fossero due o più eletti con lo stesso numero di voti, per determinare la classifica verrà tenuto conto dell’età anagrafica dei votati con privilegio per il più giovane

Articolo 7 AVVICENDAMENTO DEI CONSIGLIERI

Qualora un Consigliere, per impedimento o dimissioni, non potesse più svolgere le funzioni per cui è stato eletto, potrà essere sostituito. La modalità di sostituzione dovrà essere la seguente:

a) Potrà essere sostituito dal primo dei non eletti della sua sezione

b) Qualora non dovessero esserci sostituti della sua sezione, si procederà al ripescaggio del primo dei non eletti anche di altra sezione che avrà conseguito il maggior numero di voti nel listone.

Articolo 8 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Presidente può costituire un “Consiglio Ristretto” oppure “Consiglio di Presidenza”. Tale strumento, a puro utilizzo informale, può essere utilizzato per consultazioni veloci atte a prendere decisioni urgenti su questioni di non primaria importanza e che permettano il normale prosieguo delle attività. Il Consiglio di Presidenza è composto da cinque persone: Il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere e un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 9 COORDINAMENTO GIOVANI

Il Coordinamento Giovani è composto da tutti i giovani d’età compresa tra i 18 ed i 28 anni che rivestano la qualifica di socio della Associazione. Il Coordinamento Giovani ha il compito di: eleggere il Coordinatore Giovani (di seguito solo Coordinatore) con una votazione segreta a maggioranza semplice.

• proporre iniziative con lo scopo di promuovere la donazione di sangue e promuovere le attività giovanili

• individuare argomenti e proposte da sottoporre all’attenzione del Consiglio

Il Coordinatore

• rappresenta il Coordinamento.

• propone il Vice-Coordinatore;

• relaziona al Coordinamento tutto ciò che si è discusso in seno al

Consiglio Direttivo

• partecipa al Coordinamento Regionale Giovani Fidas del Piemonte.

•Il Coordinatore ed il vice-Coordinatore restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 10 PREMI

Ai Soci donatori di sangue, a dimostrazione di riconoscenza ed in base al raggiungimento di un certo numero di donazioni, ogni due anni verranno assegnati dei premi. Per la consegna dei premi si potrà utilizzare l’occasione della “Giornata del Donatore” affinché la cerimonia risulti importante e decorosa.

Il premio consisterà in un “Attestato” in formato cartaceo sul quale saranno indicate il numero di donazioni raggiunte dal socio. L’Attestato viene consegnato la prima volta al raggiungimento delle 10 donazioni e, successivamente, ad ogni altro traguardo indicato sul presente regolamento.

Il Consiglio potrà conferire Attestati anche per altre motivazioni o meriti che ritenga opportuno.

In aggiunta, il Socio potrà ottenere anche un’altra parte di premio “metallica” (medaglia, targa, spilla o assimilati) il cui valore, forma e sostanza saranno decise dal Consiglio Direttivo nel caso in cui le Leggi vigenti non prevedano il contrario e in base alle disponibilità finanziarie dell’Associazione. Nell’ottica di una oculata conduzione amministrativa, il CD potrebbe altresì decidere di non procedere alla distribuzione della parte preziosa qualora:

• Non dovesse risultare capienza di cassa

• Se l’acquisto potesse inficiare la normale conduzione economica dell’Associazione (impossibilità di pagamento oneri, spese, fitti, bollette, ecc.)

• Il ricevimento della parte metallica non è automatica ma il socio donatore dovrà farne specifica richiesta scritta all’Associazione in questo modo:

 Richiesta per i nuovi soci: compilando apposito modulo rilasciato con la tessera (allegato 1 del presente regolamento) oppure compilandolo dal sito internet dell’Associazione: https://avasfidasmonregalese.it/premiazioni/

 Richiesta per i donatori già attivi: compilandolo dallo stesso sito o facendone richiesta in Associazione.

Il modulo in formato cartaceo deve pervenire presso la sede dell’Associazione almeno 60 giorni prima della premiazione.

Nei limiti di quanto sopra citato, l’associazione si impegna a riconoscere i premi ai propri associati meritevoli. In virtù della richiesta fatta espressamente per iscritto di ricevere l’onorificenza, anche il donatore si impegna formalmente a ritirare il proprio premio (direttamente o per delega) durante la cerimonia appositamente organizzata. L’associazione si rende disponibile a conservare eventuali premi non ritirati per un tempo massimo di TRE MESI a decorrere dalla data della premiazione e di consegnarli al premiato nella sede associativa previo appuntamento. Oltre quella data i premi non saranno più esigibili né riconsegnabili in successive premiazioni.

Ai soci che avranno fatto pervenire la richiesta di adesione alle onorificenze, oltre all’attestato, verranno consegnate:

• 20 donazioni: Medaglia di bronzo

• 30 donazioni: Medaglia d’argento

• 40 donazioni se donna e 50 se uomo: Prima medaglia d’oro

• 60 donazioni sia donna e 70 se uomo: Seconda medaglia d’oro

• 80 donazioni se la donna e 90 se uomo: Terza medaglia d’oro

• 100 donazioni se donna e 110 se uomo: Medaglia d’oro con fronde

• 120 donazioni se donna e 130 uomo: Targa

• 150 donazioni sia donna che uomo: Spilla

• Oltre le 200 donazioni sia donna che uomo: come da proposta del Consiglio Direttivo.

Le donazioni relative all’assegnazione delle onorificenze sono quelle effettuate fino al 31 dicembre presso il Centro Trasfusionale competente per territorio ed annotate sul tesserino personale del Socio Donatore. In caso di anomalie, farà fede l’attestazione delle donazioni rilasciate dal SIMT.

Il donatore proveniente da qualsiasi altra associazione o da registro SIMT si vedrà annotato in tessera il numero totale delle sue donazioni ed esse saranno valide per il riconoscimento dello status di Benemerito. Se lo stesso donatore dovesse optare per il ritiro delle varie onorificenze, per il loro raggiungimento varranno solo le donazioni fatte dalla data di iscrizione alla nostra Associazione.

Articolo 11 ADESIONE ONORIFICENZE E FONDO “VALORE MEDAGLIA”

Il Socio Donatore che non fa pervenire la propria richiesta scritta di “adesione alle onorificenze” non riceverà la parte di “metallo e assimilati” durante le premiazioni ma manterrà in diritto di ricevere l’attestato secondo la tabella elencata precedentemente.

Il Socio può modificare il suo status di “adesione alle onorificenze” (o viceversa) facendone specifica richiesta scritta nel corso dei due anni intercorrenti tra le due premiazioni. Il passaggio non è retroattivo e pertanto non prevede il ripescaggio dei benefici maturati precedentemente.

Per i Soci che faranno pervenire la propria adesione nel corso dei 60 giorni antecedenti la premiazione, si adotterà il seguente sistema: se vi è disponibilità di medaglia, essa verrà assegnata; se non vi è disponibilità, la stessa verrà consegnata nella successiva premiazione dopo due anni.

L’importo di quanto non verrà speso per l’acquisto del prezioso entrerà a far parte di un fondo “valore medaglie”. Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di indirizzare l’utilizzo del fondo secondo le necessità ordinarie o straordinarie che dovessero essere accolte.

I soci che desiderano non aderire a nessuno dei due “status” dovranno comunicarlo per iscritto all’Associazione.

Articolo 12 PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIDAS O CONCERNENTI ATTIVITA’

Le attività concernenti il mondo della donazione quali: Congressi, Interregionali e Meeting FIDAS (e assimilati); Giornate del Donatore; eventi o riunioni concernenti il Volontariato o attività organizzate in proprio sono ritenute parte attiva di quello che deve svolgere l’Associazione. Per questo motivo, il volontario che ne prenderà parte potrà ricevere un rimborso spese da parte della Associazione. Il rimborso si limiterà alle spese vive sostenute. Se un volontario utilizzerà la propria auto, verrà rimborsato secondo il tabellario adottato da FIDAS Nazionale. Possono ricevere rimborso per la partecipazione: i Consiglieri e i componenti del Gruppo Giovani. Qualora si ritenesse strategicamente importante applicare il rimborso anche ad altri soggetti, potrà essere deciso in Consiglio.

Articolo 13 UTILIZZO CHAT

Qualora si rendesse necessario, il Consiglio Direttivo può utilizzare strumenti quali chat o assimilati per comunicazioni veloci. La chat ha valore consultivo. Ogni eventuale decisione su argomenti importanti deve essere verbalizzata nella successiva riunione.

Articolo 14 LUTTI IN ASSOCIAZIONE

Nella malaugurata ipotesi che un lutto dovesse colpire l’associazione, il regolamento prevede: esposizione del labaro e/o partecipazione su giornali e/o affissione mortuaria in caso di decesso di componenti del CD, Revisori dei Conti e Probiviri. A parere del CD, lo stesso potrà valere anche per quei Soci che si sono distinti particolarmente in seno alla Associazione o che meritino particolare ricordo. Nel limite delle possibilità, Soci e Consiglieri sono invitati a partecipare ai lutti.

Articolo 15 DETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE PACCO DONO NATALIZIO

Hanno diritto al pacco dono natalizio:

a) Tutti i donatori con almeno una donazione effettuata nel periodo: 1° dicembre anno precedente/30 novembre anno corrente

b) I donatori benemeriti

c) I soci sostenitori

d) I Consiglieri in carica

e) Persone o entità che a giudizio del consiglio debbano essere riconosciute del pacco

Eventuali avanzi di materiale derivanti dal non ritiro del pacco verranno devoluti in beneficenza possibilmente in una logica di rotazione.

Articolo 16 PRIVACY

A- ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI

L’Associazione AVAS-FIDAS. Monregalese tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo: i dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita, divulgazione, distruzione, usi illeciti e/o non corretti, accessi non autorizzati dei dati: la password di accesso ai sistemi contenenti i dati

I trattamenti di dati personali sono effettuati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni per le quali è richiesto il servizio, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’utente solo in caso di necessità.

Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti: il Presidente può nominare, tra i Consiglieri eletti, fino a quattro Responsabili del trattamento e della protezione dei dati personali (DPO). Tali soggetti potranno svolgere, su incarico del Titolare, un trattamento dei dati “per conto” del Titolare.

I profili di autorizzazione/conferimento dell’incarico al trattamento dei dati potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili deve essere controllato, l’accesso ai relativi contenuti autorizzato ed eventuali documenti cartacei preservati in armadio ignifugo.

Ogni incaricato deve essere dotato della propria password di accesso: è necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall’operatore, che non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato: AVAS-FIDAS Monregalese piazza Santa Maria Maggiore, 1 – 12084 Mondovì (CN) COD. FISC.: .93011910044

B – PERDITA DEI DATI

Chi scopre che sono stati violati o perduti dati personali deve comunicarlo immediatamente al presidente dell’associazione, o, se nominato, al titolare del trattamento dei dati affinché questi possa notificare la violazione dei dati personali, al garante privacy a meno che non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Se il rischio per gli interessati si ritiene elevato, è necessario informare anche loro della violazione. di tale violazione è necessario conservare idonea documentazione (es. in un verbale del consiglio direttivo e/o nel registro del trattamento dei dati). Ogni 6 mesi deve essere effettuato un adeguato salvataggio dei dati (backup/recovery).

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 6 aprile 2021